- Vendite o trasferimenti a titolo gratuito
(permuta, usufrutto, assegnazione alloggi, donazione, etc)
Prima del trasferimento dell'immobile e comunque
sin dal momento della trattativa, il proprietario deve far redigere l'Attestato
e mostrarlo all'acquirente che successivamente, dopo il passaggio di proprietà
andrà consegnato al nuovo proprietario. Nel contratto di vendita va apposta una
specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto
informazioni ed attestato di prestazione energetica.
L'attestato di prestazione energetica deve
inoltre essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità
degli stessi contratti (art. 6 comma 3-bis del D.Lgs 192/05), con sanzioni per
il proprietario inadempiente variabili tra i 3.000,00 ed i 18000,00 euro.
- Affitto di unità immobiliari
Come in caso di vendita, il proprietario
(locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi
di contrattazione e consegnarlo dopo aver affittato l'immobile.
Nel contratto di locazione va apposta una
specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto
informazioni ed attestato di prestazione energetica, secondo la norma l'APE va
allegato al contratto.
- Annunci di vendita di unità immobiliari
Sugli annunci immobiliari di vendita ed affitto
di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la
prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la
classe energetica corrispondente. Quindi, affinchè l'annuncio contenga le
informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la
redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il
responsabile dell'annuncio arrivano a 3.000,00 euro.
- Nuova Costruzione
La direttiva Europea e la legge nazionale sono
molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di
Attestato di Prestazione Energetica. L'obiettivo è quello di controllare
l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente
può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento
asseverato che definisce la classe energetica.
La procedura prevede che al termine dei lavori,
prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al
comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere
redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi
di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o
il direttore dei lavori).
La procedura va compiuta anche in caso di
"ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25%
dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione".
- Ristrutturazione importante
Il concetto di ristrutturazione importante è una
delle principali modifiche del D.L. 63/2013. Vengono considerati tali,
interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie
dell'involucro dell'edificio.
I casi che rientrano in questa voce sono
innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche
edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei
rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle
superfici esterne, etc.
Ad ogni ristrutturazione importante bisognerà
allegare l'A.P.E.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico
In edifici pubblici ed aperti al pubblico con
superficie maggiore di 500 mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione
Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall'entrata in vigore del
Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma
prevede che l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio.
Anche le scuole, entro i limiti prima descritti,
devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
- Contratti di gestione del clima in edifici
pubblici
In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione
di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l'immobile di attestato
di prestazione energetica.
Se l'immobile è già dotato di A.C.E. in corso di validità
rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè del 06.06.2013 non è necessario
dotare l'immobile di A.P.E.
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